Nuova legge regionale sul diritto all’istruzione
15 Dicembre 2009Approvata il 25 novembre dal Consiglio regionale
Pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 196 del 7 dicembre 2009 la legge n. 31 del 4 dicembre 2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, con cui è abrogata la precedente legge 12 maggio 1980, n. 42 “Norme organiche per l’attuazione del diritto allo studio”.
Le nuova normativa è finalizzata a promuovere la realizzazione degli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione.
Destinatari degli interventi sono gli alunni del sistema dell’istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia e i frequentanti dei corsi per adulti, anche immigrati e rom.
La legge prende in particolare considerazione anche il diritto all’integrazione nel sistema scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale delle persone diversamente abili.
Nel testo sono indicate le varie tipologie d’intervento e le varie competenze, ripartite tra Regione, che si ccupa essenzialmente della programmazione e del finanziamento, ed Enti locali che curano invece l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio.
Novità introdotta dalla legge è l’istituzione di due nuove strutture al servizio del sistema scolastico regionale: l’Unità regionale di psicologia scolastica e l’Unità regionale di pedagogia e formazione del personale della scuola.
L’organizzazione e le modalità di funzionamento delle due Unità saranno definite dalla Giunta regionale con specifici regolamenti da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge n.31/2009.