Il giudice di pace annulla le multe. La sentenza ‘smonta’ il Tutor.
4 Ottobre 2011Spread the love
Con la sua decisione un avvocato di Casarano (nota di infocollepasso: si tratta dell’avv. Franco Giustizieri da Collepasso), in provincia di Lecce, nel dare ragione a una signora che si era opposta ai verbali, potrebbe aprire la strada a una valanga di ricorsi. Due i punti ‘deboli’ legati al sistema di rilevamento della velocità media in autostrada: la competenza territoriale e la tolleranza del 5 %. Ma la su questo la polizia stradale fila dritta.
Schiaffo al Tutor, il sistema di controllo per gli automobilisti che misura la velocità media in autostrada. Un giudice di pace di Casarano, l’avvocato Franco Giustizieri, nel dare ragione a una signora che si era opposta alle multe, ha infatti emesso una sentenza destinata a far discutere, che potrebbe aprire la strada a una valanga di ricorsi. In più, fissa un principio chiaro sulla competenza territoriale del giudice cui presentare ricorso: è quello di residenza del trasgressore, visto che non è possibile stabilire dove è avvenuta l’infrazione. A vacillare però è la validità dei verbali. La signora di Casarano si era opposta per “errore nell’accertamento” in quanto le era stata calcolata la tolleranza del 5%, un criterio applicabile all’autovelox e non al tutor. “Nel caso in questione – scrive il giudice – o non dev’essere applicata riduzione alcuna, oppure occorre adottarne una diversa, una riduzione ‘progressiva’ del 5%, 10% e 15%. Con il solo 5% sulla velocità media non vi è infatti certezza del superamento della velocità consentita”. Una lettura che non convince, però, Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, associazione amici polizia stradale (la più grande associazione italiana di sicurezza stradale), perplesso sulla validità della contestazione. “L’art. 345 del regolamento del codice della strada in riferimento alla verifica della velocità prevista dall’art.142 e sull’applicazione del 5% di tolleranza fa riferimento – testualmente – a qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata vedi sotto nel testo. Va bene che con quel cognome, Giustizieri – ironizza Biserni – ci si può aspettare di tutto, ma quella sentenza è semplicemente ridicola”.
La sentenza però è stata commentata positivamente dall’avvocato Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento tematico nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei valori e fondatore dello “Sportello dei diritti”, perché “costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione”. Nello specifico, il giudice, pur partendo dall’assunto che in caso di violazioni del codice della strada l’art. 22 comma 1 della legge 689/81 stabilisce che la competenza per territorio è quella del luogo della commissione della violazione, fa presente che nella fattispecie la “rilevazione con apparecchiatura tutor non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione, quindi va applicato il principio – del resto ormai accertato da normativa europea in tutti gli altri campi – che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare”.
Inoltre, “la strumentazione utilizzata che viene solitamente classificata come autovelox, pur rilevando gli eccessi di velocità, si distingue nettamente dai classici autovelox per un motivo: esso rileva principalmente la velocità media dei veicoli. Dunque il tutor non sanziona una determinata violazione, ma rileva una presunta media di infrazione compiuta, così ledendo i principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto. Se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta – argomenta il giudice di pace di Casarano – allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale risultata essere stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.m. 29/10/97. La stessa però è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio di riduzione del 5 % non previsto per legge”. Una interpretazione che come detto non convince la Stradale, convinta che il principio sia valido sempre e nella certezza che “una sentenza di un giudice di pace non fa certo testo”.
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