Salvatore Perrone e consorte in una “villetta” abusiva. Cosa fa l’Amministrazione?

13 Luglio 2011 Off Di Pantaleo Gianfreda
Spread the love


I consiglieri di opposizione del gruppo “Unione per Collepasso” hanno presentato al sindaco una puntuale e documentata interrogazione, che sarà discussa nel Consiglio comunale del 21 luglio, sulla scabrosa e scandalosa vicenda della “villetta” abusiva di contrada S. Anna, in cui da qualche tempo hanno trasferito la loro residenza effettiva l’assessore provinciale ed ex sindaco Salvatore Perrone e la moglie Maria Assunta Specchiarello. Data la gravità della situazione, copia dell’interrogazione è stata inviata, per opportuna conoscenza, alla Procura della Repubblica, al Prefetto, alla Guardia di Finanza.

 
Un esponente di un’importante Istituzione pubblica (quale è la Giunta provinciale) che abita in una casa abusiva con moglie e famiglia, contravvenendo alle più elementari norme di legge e al dovere dell’etica politica e amministrativa.
Atti falsi e “mille artifici” pur di raggiungere lo scopo. Situazioni incredibili e inverosimili.
Una vicenda gravissima, che meriterebbe un’attenta valutazione ed interventi immediati da parte degli organi amministrativi e giudiziari.
Una vicenda che fa “rabbrividire” per lo spregio assoluto di regolamenti e leggi, connotata da gravissime irregolarità e illegalità, sulla quale la precedente Amministrazione comunale aveva cominciato a far luce.
Qualcuno, invece, oggi, potrebbe avere tutto l’interesse e “metterci tutto l’impegno” per “far dormire” e “insabbiare” la vicenda, considerato che responsabile della scandalosa vicenda è l’ex sindaco ed attuale assessore provinciale Salvatore Perrone (e la moglie Maria Assunta Specchiarello), deus ex machina, “grande elettore” e referente politico della maggioranza che amministra oggi il Comune di Collepasso.
Sull’attuale Amministrazione comunale pende una “questione morale” grande come un grattacielo, che non riguarda solo l’ex sindaco, capofila ed esponente principale delle più inverosimili nequizie personali e politico-amministrative, ma anche altri esponenti di questa maggioranza, che hanno basato (e forse basano ancora) le loro fortune politiche e personali su illegalità, affarismi, immoralità.
Ma veramente per qualcuno tutto è possibile?!?
Sulla vicenda i due consiglieri comunali di opposizione del gruppo “Unione per Collepasso” (chi scrive e Vito Perrone) hanno depositato, mercoledì 13 luglio, un’interrogazione al sindaco da discutere nell’imminente Consiglio comunale del 21 luglio.
Data la gravità del caso, copia dell’interrogazione è stata inviata per conoscenza al Prefetto, alla Procura della Repubblica e al Comando provinciale della Guardia di Finanza.
Nell’interrogazione, dopo aver ricostruito in maniera dettagliata, documentata e rigorosa tutta la lunga, inverosimile e scabrosa vicenda, i due consiglieri chiedono al sindaco di sapere:
1) se l’Amministrazione ritenga legittimo che i coniugi Perrone Salvatore e Specchiarello Maria Assunta, in palese dispregio della legalità, risiedano in un’abitazione abusiva e quali iniziative intenda adottare per ripristinare la legalità, considerato che lo stesso sindaco, all’atto del suo insediamento, nel Consiglio comunale del 25 maggio u.s., ha dichiarato: “Voglio essere garante della legalità, perché qualche ora fa soltanto ho giurato fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e di questa moralità, checché ne pensi qualcuno, di questa legalità voglio essere il garante a garanzia di questo Consiglio comunale e di tutta la cittadinanza”;
2) se il sindaco non ritenga necessario far seguire alle parole i fatti e cioè, nel caso in questione, concreti atti amministrativi che censurino adeguatamente vicende gravissime, illegittime e illegali e ripristinino la legalità;
3) quali provvedimenti ha assunto o intende assumere l’Amministrazione comunale in merito alla vicenda”.
Per rendersi conto della gravità della situazione basta leggere l’intera interrogazione, che, sebbene molto lunga e articolata, data la necessità di documentare rigorosamente tutto l’iter della “pratica”, qui si riporta integralmente.

—————————————-

Gruppo consiliare
“Unione per Collepasso”
Comune di   Collepasso
 
 
Collepasso, 13 luglio 2011
 
 
Sig. Sindaco                                      - Collepasso
 
 
E p.c.
Sig. Presidente del Consiglio Com.le – Collepasso
 
Sig. Segretario Comunale                  - Collepasso
 
Sig. Prefetto                                      - Lecce
 
Procura della Repubblica                   - Lecce
 
Comando Prov.le Guardia di Finanza – Lecce
 
Oggetto:
Casa abusiva dell’assessore provinciale Salvatore Perrone – interrogazione con risposta in Consiglio.
 
I sottoscritti consiglieri comunali Pantaleo Gianfreda e Vito Perrone interrogano la S.V. per sapere e avere risposta nel prossimo Consiglio comunale a quanto di seguito esposto.
In data 3.6.2004, il sig. Perrone Paolo, nato a Collepasso il 16.2.1925 e deceduto il 15.12.2010 (già residente in via C. Pesce n. 18), acquista da Kuppers Christine e dai coniugi Perrone Salvatore e Specchiarello Maria Assunta (rispettivamente figlio e nuora) “quote di comproprietà indivisa pari a complessivi 2/3 (due terzi)” su un “appezzamento di terreno agricolo denominato ‘Sant’Anna’, sito in agro di Collepasso, avente l’estensione di circa are cinquantotto e centiare ottantaquattro (58,84)” per il prezzo pattuito di € 1.000,00 (mille).
L’operazione appare quanto meno “anomala”.
Precisato che il sig. Salvatore Perrone era all’epoca sindaco di Collepasso, lo stesso, insieme alla moglie, aveva acquistato poco tempo prima il terreno agricolo in questione, alla periferia del paese, al confine con la zona B dell’attuale Piano di Fabbricazione (a poche centinaia di metri dalla Caserma dei Carabinieri), probabilmente con la “speranza” che fosse ritipizzato come suolo edificatorio dallo strumento urbanistico generale allora in corso di formazione.
Ciò non avvenne, in quanto il vigente P. d. F. rilevava già un’eccedenza volumetrica pari a circa 1.500.000 di metri cubi che, di fatto, rendeva urbanisticamente inammissibile ogni ulteriore espansione edificatoria.
La speranza fu forse delusa e (sarà stata forse una conseguenza ???) il sindaco Perrone (e la sua Amministrazione) abbandonò l’iter di formazione del nuovo strumento urbanistico generale, ma non il proposito di perseguire ugualmente il fine di edificare un’abitazione in detta zona, benché agricola.
Il sindaco Salvatore Perrone e la moglie ricorrono, allora, ad un ”artificio”: “vendono” il terreno agricolo al padre/suocero Paolo (probabilmente titolare di requisito soggettivo per edificare in zona agricola) e questi, il 28 luglio 2005/prot. 4625, presenta al Comune istanza di permesso di costruire su quel terreno per realizzare “locali ad uso deposito attrezzi agricolo con annessa abitazione rurale”, con progetto a firma del geom. Provenzano Aldo da Parabita. Si precisa ancora che il padre, all’epoca già 80enne, era proprietario di altri terreni agricoli in agro di Collepasso, che furono “accorpati” ai fini del rilascio del permesso di costruire.
Da qui prende avvio l’iter amministrativo che di seguito si richiama e si riassume:
Ø Il 1° agosto 2005 l’Ufficio Tecnico invita Perrone Paolo e il geom. Provenzano Aldo a fornire documentazione e chiarimenti.
Ø Il 29 agosto 2005 Perrone Paolo trasmette autocertificazione in cui dichiara di essere “imprenditore agricolo a titolo principale”.
Ø In pari data, il Dirigente dell’U.T.C. comunica al sig. Perrone e al geom. Provenzano l’accoglimento dell’istanza e che il permesso di costruire “potrà essere rilasciato dopo che la S.V. abbia assolto agli adempimenti e presentato la documentazione indicata”.
Ø l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura rilascia il parere di idoneità tecnico-produttiva il 6.7.2005, con la clausola che “resta di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale accertare la qualifica posseduta dalla ditta per il rilascio del Permesso a costruire”.
Ø Il 26 settembre 2005 il Dirigente dell’U.T.C. rilascia a Perrone Paolo il permesso di costruire, che viene ritirato, in data 29 settembre, dal figlio Salvatore (da pochi giorni non più sindaco, a seguito delle dimissioni della maggioranza del Consiglio), che firma per ricevuta.
Ø Il 14 ottobre 2005 Perrone Paolo comunica all’U.T.C. il nominativo del soggetto incaricato dell’esecuzione degli scavi.
Ø Il 17 ottobre 2005 il Responsabile del procedimento comunica a Perrone Paolo che la documentazione di cui alla lettera del 14 ottobre “deve essere predisposta secondo le modalità previste con la Legge Biagi” e che “sino a quando non sarà ottemperato a quanto previsto nella citata legge, ogni lavoro eseguito sarà considerato abusivo”. A questa comunicazione non viene dato mai riscontro.
Ø Il 24 novembre 2005 Perrone Paolo comunica l’inizio dei lavori a partire dal 28 novembre e le generalità della ditta costruttrice.
Ø Il 28 novembre 2005 il Responsabile del procedimento invia lettera al sig. Perrone Paolo circa “l’impresa assuntrice dei lavori”, alla quale nuovamente non viene dato riscontro.
Alla luce di quanto sopra, si rendono doverose alcune osservazioni sull’iter amministrativo.
a) Attestazione del 20 luglio 2005.
Il Comune di Collepasso, il 20.7.2005, rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato in cui attesta che Perrone Paolo, nato nel 1925, è “Pensionato bracciante agricolo” e “Dedica la sua attività, direttamente, abitualmente e in modo prevalente, alla coltivazione della terra”.
b) Autocertificazione del 29 agosto 2005.
Nell’autocertificazione a firma di Perrone Paolo, datata lo stesso giorno dell’approvazione della pratica edilizia, questi dichiara di “essere imprenditore agricolo a titolo principale in quanto dedica la propria attività lavorativa direttamente ed abitualmente e in modo esclusivo alla coltivazione della terra traendo dalla stessa oltre i 2/3 del proprio reddito da lavoro”.
In realtà, Perrone Paolo non aveva avuto mai la qualifica di imprenditore agricolo (né di coltivatore diretto), ai sensi delle norme vigenti, non essendo stato mai iscritto nell’apposito elenco INPS degli imprenditori agricoli (o dei coltivatori diretti), né traeva “i 2/3 del proprio reddito da lavoro” da attività agricola, in quanto, da moltissimi anni, egli era “pensionato bracciante agricolo”.
E’, comunque, palese la contraddizione tra la certificazione rilasciata dal Comune, che attesta la sua qualità di “pensionato bracciante agricolo”, e l’autocertificazione di Perrone Paolo, in cui questi dichiarava di essere “imprenditore agricolo a titolo principale”.
Nel merito vanno rilevate le seguenti circostanze:
1) la falsa autocertificazione di “imprenditore agricolo” ha permesso a Perrone Paolo di ottenere il permesso di costruire a titolo gratuito e, pertanto, di non versare al Comune i relativi oneri urbanistici;
2) la firma sull’autocertificazione appare chiaramente falsa, come tante firme apposte su altri documenti connessi alla pratica (permesso a costruire, progetto e diverse comunicazioni al Comune). La circostanza è facilmente rilevabile dal confronto con la firma dello stesso Perrone Paolo apposta davanti a notaio o messo comunale o su carta d’identità.
c) Il permesso di costruire è ritirato, in data 29.9.2005, dal figlio Salvatore, che firma per ricevuta (senza apposita delega). Tutti i rapporti con l’Ufficio Tecnico sono stati sempre gestiti direttamente ed esclusivamente dallo stesso, a palese dimostrazione che il reale destinatario e beneficiario del permesso di costruire è Perrone Salvatore e non Perrone Paolo.
d) da ultimo, durante il Consiglio comunale del 28.11.2008, l’allora consigliere comunale di opposizione Perrone Salvatore, con iniziativa assai “ardita”, chiese ed ottenne risposta in Consiglio ad una sua interrogazione del 24.11.2008, in cui chiedeva di “sapere se il Comune di Collepasso ha rilasciato al sig. Perrone Paolo … regolare concessione edilizia per la costruzione di una abitazione in via prolungamento E. de Nicola”. Egli, in pratica, chiedeva notizie su circostanze a lui ben note, avendo egli stesso ritirato la concessione. Alle risposte precise e documentate del sindaco, da cui si rilevano le gravi anomalie della pratica edilizia, il cons. Perrone non sa opporre alcuna argomentazione e minaccia, con le parole che testualmente si riportano, “ogni giorno … interrogazioni” su “tutto quello che riguarda la vostra attività amministrativa, ma non soltanto amministrativa, anche quella personale, familiare e non solo” (!!!).
L’Ufficio Tecnico ha proceduto nel tempo ad una serie di controlli e sopralluoghi, rilevando una trasformazione sostanziale del progetto originario, con realizzazione di volumetria eccedente rispetto a quella assentita con il permesso di costruire. Nel merito si rileva ancora quanto segue:
1)    Il 15.9.2009, a seguito di sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico presso l’immobile il 3.8.2009 (relazione prot. 6716), alla presenza di Vigili, Carabinieri e dello stesso Salvatore Perrone), viene emessa ordinanza di sospensione lavori (n. 37/2009/prot. 7652), in quanto le opere eseguite risultano “in difformità di permesso di costruire n. 51 del 26/09/2005”. Copia dell’ordinanza viene inviata il 16.9.2009/prot.7686 agli Organi competenti (Procura, Presidente G.R., Ministero, Carabinieri e Vigili);
2)    il 3.5.2010/prot. 3558, a firma (non autentica) di Perrone Paolo, viene richiesto “il rilascio del permesso di costruire al fine di sanare la parte di superficie eccedente” e viene presentato un progetto in sanatoria ex “art. 36 del DPR 380/2001”, a firma del geom. Malagnino Alfio da Melissano. Il progetto per il quale si chiede la sanatoria varia completamente l’originaria finalità “agricola” del manufatto. La costruzione per la quale si chiede il permesso di costruire in sanatoria non contempla più “locali ad uso deposito attrezzi agricolo con annessa abitazione rurale”. Inoltre, detta abitazione, come configurata a seguito degli abusi accertati, misura 250 metri quadrati, ben oltre il limite di cui al R.D. che definisce le caratteristiche degli alloggi per l’edilizia economica e popolare, alle quale le abitazioni per l’imprenditore agricolo, autorizzate a titolo gratuito, devono attenersi. Per tali ragioni l’istanza di permesso di costruire in sanatoria non sarebbe di fatto e di diritto ammissibile. Tuttavia, in maniera artificiosa, al fine di ottenere l’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, per un immobile che a tutti gli effetti non ha più le caratteristiche architettoniche e dimensionali (dipendenti dal titolo gratuito), si chiede la divisione dell’originaria abitazione in due unità immobiliari, configurando una “villetta bifamiliare”.
3) il 31.8.2010 viene rilasciato il permesso di costruire richiesto (permesso di costruire n. 58/2010 “in sanatoria”) e notificato dal messo comunale il 16 settembre 2010 nelle “mani medesime” di Perrone Paolo, che sottoscrive per ricevuta (la firma è chiaramente sua e da questa si può rilevare come le altre firme a suo nome siano palesemente false). L’Ufficio subordina il rilascio del “permesso di costruire in sanatoria” e il ritiro dello stesso “entro i termini legali” alla presentazione della documentazione indicata e all’assolvimento di alcuni “adempimenti”, tra cui il pagamento del contributo di costruzione (essendo caduti i presupposti di gratuità del titolo edilizio) con le seguenti modalità:
a)     versamento dell’importo di € 16.798,06 pari all’oblazione inerente la 1^ unità Abitativa”;
b)    versamento dell’importo di € 15.875,88 pari all’oblazione inerente la 2^ unità abitativa”;
c)     versamento dell’importo di € 33.531,06 pari all’oblazione inerente la superficie edificata in eccedenza senza il previsto Permesso di costruire”,
per un importo complessivo da versare al Comune di € 66.205,00. Somme mai versate.
4) tra la data di accoglimento dell’istanza di permesso di costruire (31.8.2010) e la notifica dello stesso (16.9.2010), tra la parte e l’Ufficio Tecnico è intercorsa altra corrispondenza:
Ø Con racc. a.r. del 6.9.2010 (“Risposta a Vs. Nota del 02/09/2010”), il Dirigente rileva “discordanza tra i nuovi calcoli delle superfici di cui in oggetto e le tavole di progetto” e chiede al progettista e a Perrone Paolo “di asseverare con perizia giurata le reali superfici nello stato di fatto”.
Ø Perrone Paolo risponde (la firma è apocrifa) il 15.9.2010/prot. 7055 comunicando “che il tecnico geom. Alfio Malagnino, su mio incarico, provvederà quanto prima a produrre la documentazione da Voi richiesta”;
5) tra gli atti depositati risulta un “Contratto preliminare di compravendita del diritto di superficie”, sottoscritto l’11 maggio 2010 tra Perrone Paolo, “quale parte promissoria acquirente”, la cui firma è chiaramente apocrifa, e i coniugi Perrone Salvatore e Specchiarello Maria Assunta, entrambi “quale parte promissoria venditrice”. In tale contratto, i due coniugi:
si impegnano ed obbligano a vendere al sig. Perrone Paolo che si impegna ed obbliga ad acquistare, il diritto di superficie dei seguenti appezzamenti di terreno, come appresso identificati nel catasto terreni del Comune di Collepasso.
Appezzamento di terreno rustico sito in agro di Collepasso, alla contrada “S. Anna” ed esteso circa are 16,87, sul Catasto Terreni figura distinto col:
– foglio 10 part. 574 are 16,87 …..
Quota pari ad 1/3 di altro piccolo appezzamento di terreno rustico sito in agro di Collepasso, alla contrada “S. Anna” di forma triangolare esteso circa are 8,23, sul Catasto Terreni figura distinto col:
      – foglio 10 part. 576 are 8,23 …..
Il prezzo stabilito dalle parti a corpo è di € 300,00 (diconsi euro trecento/00).”.
Tale atto mirava chiaramente ad accorpare ulteriore superficie, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Al riguardo si rilevano ancora gravissime anomalie:
a) la superficie “foglio 10 part. 576 are 8,23 risulta già vincolata ed asservita da parte dei coniugi Perrone Paolo e Serra Giuseppina, che ne risultano proprietari esclusivi, con atto Notaio Arnò 21.9.2005/n. 79463 Rep. ai fini del rilascio del precedente Permesso di costruire n. 75/2005, di cui è “formalmente” titolare lo stesso Perrone Paolo. Come può Perrone Paolo impegnarsi ed obbligarsi “ad acquistare” un pezzo di terreno che è già suo?!? Come possono i coniugi Perrone-Specchiarello impegnarsi “a vendere” un appezzamento che non è di loro proprietà?!?
b) inoltre, con atto Notaio Arnò 3.8.2005 (N. 78867 di Repertorio e N. 19759 di raccolta), la superficie “foglio 10 part. 574 are 16,87, individuata come “prima quota”, risulta attribuita a Kuppers Christine con un valore che “ascende ad euro 600,00 (seicento virgola zero zero)”. Come possono Perrone Paolo, Perrone Salvatore e Specchiarello Maria Assunta obbligarsi a “vendere” o ad “acquistare” un terreno che non è nella loro disponibilità?!?
c) alla luce di quanto sopra, non è un caso che il “contratto preliminare” non sia stato mai trasformato in atto pubblico. Si tratta, infatti, di un ulteriore “artificio” per aggirare le norme;
d) il sig. Perrone Paolo è deceduto il 15.12.2010. Il “contratto preliminare” non è stato mai perfezionato e registrato e, pertanto, oltre ad essere un palese “falso”, non è più efficace;
6) il 21.9.2010/prot. 6708 viene inviata all’U.T.C. comunicazione a firma (di dubbia autenticità) di Perrone Paolo con la quale viene allegata perizia giurata a firma del geom. Alfio Malagnino;
7) il 12.10.2010/prot. 7846 l’U.T.C. comunica a Perrone Paolo e al geom. Malagnino che la perizia giurata presentata “risulta discordante dai dati contenuti nell’elaborato tecnico della pratica”, pregando di “voler far pervenire, a breve, nuovo elaborato riportante le stesse superfici risultanti dalla perizia in oggetto”;
8) il 13.10.2010/prot. 3558 (prot. UT n. 1601/14.10.2010) il geom. Malagnino, in riscontro alla comunicazione dell’U.T.C. del 31.8.2010 (notificata il 16.9.2010) relativa al rilascio del Permesso di costruire in sanatoria, invia la documentazione richiesta, ad eccezione dell’attestazione dei versamenti per oblazioni previste (dell’importo complessivo di € 66.205,00) e, come riportato nella stessa comunicazione, ad eccezione “dell’atto di asservimento relativo alle particelle 574 e 576 del foglio 10, in quanto il sig. Perrone Paolo non ha potuto eseguire l’atto notarile per motivi di salute”. Da quanto sopra emerso, però, si rileva chiaramente che, al di là dei gravi e fondati “motivi di salute”, Perrone Paolo non avrebbe potuto mai stipulare atto pubblico di asseveramento delle due quote (v. p. 5);
9) il 23.11.2010/prot. 9166, il geom Malagnino, in riscontro a nota dell’U.T.C. del 12.10.2010/prot. 7846, invia un allegato della “pianta del Piano terra riportante il dimensionamento dei vani e del ballatoio esterno dal quale scaturiscono le tabelle allegate alla perizia giurata” discordanti da quelle dell’Ufficio Tecnico.
10) la morte di Perrone Paolo preclude ogni possibilità di sanatoria e l’abitazione è da considerarsi a tutti gli effetti abusiva e non sanabile. Nonostante questa situazione, i coniugi Salvatore Perrone e Maria Assunta Specchiarello hanno trasferito la loro residenza effettiva presso la villetta abusiva.
 
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono di sapere:
1)    se l’Amministrazione ritenga legittimo che i coniugi Perrone Salvatore e Specchiarello Maria Assunta, in palese dispregio della legalità, risiedano in un’abitazione abusiva e quali iniziative intenda adottare per ripristinare la legalità, considerato che lo stesso sindaco, all’atto del suo insediamento, nel Consiglio comunale del 25 maggio u.s., ha dichiarato: “Voglio essere garante della legalità, perché qualche ora fa soltanto ho giurato fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e di questa moralità, checché ne pensi qualcuno, di questa legalità voglio essere il garante a garanzia di questo Consiglio comunale e di tutta la cittadinanza”;
2)    se il sindaco non ritenga necessario far seguire alle parole i fatti e cioè, nel caso in questione, concreti atti amministrativi che censurino adeguatamente vicende gravissime, illegittime e illegali e ripristinino la legalità;
3)    quali provvedimenti ha assunto o intende assumere l’Amministrazione comunale in merito alla vicenda.
 
Chiedono, infine, che la presente interrogazione venga inserita e sia discussa nel prossimo Consiglio comunale e che copia della stessa sia inviata per doverosa conoscenza al sig. Prefetto, alla Procura della Repubblica e al Comando provinciale della Guardia di Finanza.
 
 
Il Consiglieri comunali
 
Dott. Pantaleo Gianfreda
Dott. Vito Perrone


Spread the love
avatar dell'autore
Pantaleo Gianfreda
LEGGI ANCHE  I clamorosi e suggestivi “annunci” dell’inaccessibile “Ewa”