Contributi per i danni Xylella anni 2016 e 2017: le domande entro il 15 ottobre. I ritardi del Comune di Collepasso

22 Settembre 2018 Off Di Pantaleo Gianfreda
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Scadono il 15 ottobre le domande ai Comuni per usufruire delle provvidenze per il risarcimento dei danni causati alle aziende olivicole dalla Xylella fastidiosa nel periodo 1.1.2016-31.12.2017.

Le provvidenze riguardano le seguenti tre opzioni:

  • contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della Produzione Lorda Vendibile media ordinaria;
  • prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di servizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo da erogare a tasso agevolato;
  • proroga delle operazioni di credito agrario.

Per l’anno 2015 le domande sono state presentate due anni fa e alcuni Comuni, come Supersano, hanno già provveduto ad erogare ai produttori le somme stanziate dalla Regione per risarcire del danno subito dalla Xylella, mentre altri, come Collepasso, “dormono” sia nel liquidare i contributi spettanti per quell’anno sia nell’informare i produttori agricoli delle nuove provvidenze previste e della relativa scadenza e predisporre sui propri siti istituzionali copia della domanda.

Il Decreto Ministeriale del 10.8.2018 che ha dichiarato “l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi per danni causati alle produzioni dalle infezioni di xylella fastidiosa nella intera provincia di Lecce nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2017” e che permette l’accesso alle provvidenze economiche è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31.8.2018 e prevede che le richieste di aiuto vadano presentate entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.

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Possono beneficiare degli interventi tutte le imprese agricole di cui all’art. 5 comma 1 del D. Lgs 102/2004 (“Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche”).


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Pantaleo Gianfreda