Presentazione (Castello, 30 luglio) mostra “Liberi perché amati” dell’associazione Cilla
30 Luglio 2018Spread the love
Lunedì 30 luglio, alle ore 20.00, presso il Castello baronale, presentazione della mostra “Liberi perché amati”, organizzata dall’associazione Cilla.
Spread the love
Letto il commento dell’Avv. Enrico Indraccolo per dovere di trasparenza dell’Amministrazione Comunale nei confronti di tutti i cittadini preciso che l’informazione di Enrico Indraccolo non è esatta.
Nel merito preciso che il contenzioso attinente il “Castello” è stato definito con sentenza, non successivamente impugnata nei termini di legge, dalla Corte di Cassazione.
Invero sussiste allo stato altra causa tra le parti, innanzi alla Corte di Appello di Lecce, riguardante giudizio di rinvio dalla Cassazione, il cui oggetto è contenuto alle sole questioni del rinvio e non anche al Castello, e rimborso da parte dell’Indraccolo delle somme riscosse da costui in virtù delle sentenze cassate.
Tanto ad onor del vero e non per inutile polemica.
Paolo Menozzi- Sindaco di Collepasso
Purtroppo con ritardo ho appreso informazioni date ai Cittadini di Collepasso in ordine alla vertenza tra “il leccese” Indraccolo Enrico e il Comune di Collepasso, avente ad oggetto il Castello Baronale e la rete stradale della zona “B” del suo P.d.F. approvato nel 1976, date con il titolo “LA CASSAZIONE CONFERMA ecc. Chi ha tradotto le decisioni rese della Cassazione, sia con la sentenza N° 26613/14 che con l’ordinanza N° 19645/17, certamente non è un “Avvocato”, ma neppure un … “giornalista informato”. Nessuna decisione definitiva è stata infatti sin qui resa, essendo state quelle della sentenza N° 41/2010 della Corte d’Appello di Lecce, statuente la riforma della nullità dichiarata in primo grado, del rogito Placì 12.10.1987 “per omessa prova della convenzione 13.12.1964″ e l’altra pure resain ordine alla provenienza dei suoli per la medesima convenzione”, cassate entrambe per vizio di motivazione contraddittoria” (che si verifica quando si esprimono due motivazioni tra loro contraddittorie in guisa tale da elidersi a vicenda), mentre la inammissibilità del ricorso in revocazione, dichiarata con l’ordinanza N° 19645/17, affermata sul presupposto che gli errori denunziati avrebbero riguardato presunti errori di giudizio e non di percezione del fatto (“i quali pertanto non possono essere fatti valere con il ricorso in revocazione”). Anticipare dunque le decisioni ancora a rendersi ed entrambe rimesse attualmente alla Corte d’Appello di Lecce quale giudice del rinvio, è uno sport in uso presso gli amministratori del Comune di Collepasso, ai quali suggerisco di … “non vendere la pelle dell’Orso prima di averlo ucciso”, e se proprio vogliono fare gli indovini del futuro, si esercitino non solo a prevedere le decisioni dei Giudici italiani ma anche quelle dei Giudici Europei (che per fatti di occupazione usurpativa hanno già condannato l’Italia molte decine di volte a partire dall’anno 2000 e i …”miracoli” da quelle parti non si sono ancora registrati). Avv. Enrico Indraccolo