Imu e Tasi residenti all’estero: casi di esenzione e soggetti obbligati

19 Dicembre 2019 Off Di Pantaleo Gianfreda
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L’IMU e la TASI sono dovute anche dai cittadini residenti all’estero?

Secondo i dati dell’AIRE molti italiani residenti all’estero sono proprietari di almeno un’abitazione in Italia e pertanto è utile fornire chiarimenti in merito a chi paga Imu e Tasi.

Vediamo dunque quali sono gli italiani residenti all’estero che devono pagare Imu e Tasi sugli immobili posseduti in Italia e per quali soggetti invece è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta sull’abitazione principale e la riduzione della tassa sui servizi indivisibili del Comune.

Imu residenti all’estero: chi paga e quali le esenzioni

Gli italiani residenti all’estero sono obbligati al pagamento dell’Imu sull’immobile posseduto in Italia a meno che non siano iscritti all’AIRE e pensionati nello Stato estero dove si ha la residenza.

Come chiarito dall’AIRE, infatti: “l’immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero”.

Solo in questo caso specifico si ha diritto all’esenzione dal versamento dell’imposta sulla prima casa, pertanto tutti gli altri cittadini italiani residenti all’estero che non rispettano tali criteri sono obbligati al pagamento dell’Imu sulla prima abitazione.

Nello specifico è stato l’art. 9-bis della legge n. 80/2014 ad apportare tali modifiche alla normativa in materia di Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero, eliminando la possibilità di dichiarare l’abitazione italiana come prima casa da parte dei pensionati in Italia residenti all’estero così come per i cittadini italiani che risiedono in un altro Stato.

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Per completezza si riporta di seguito la norma disposta dell’art. 9-bis della legge n. 80/2014: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.

Pertanto i soggetti che non rientrano nell’esenzione sono obbligati al pagamento dell’Imu dal momento che l’immobile posseduto in Italia da un cittadino italiano residente all’estero è considerato come seconda abitazione.

Tasi residenti all’estero: quali soggetti hanno diritto alla riduzione dell’imposta

I cittadini italiani residenti all’estero devono pagare la Tasi dal momento che la normativa di riferimento non prevede nessuna esenzione per gli iscritti all’AIRE, tuttavia è prevista una riduzione della tassa sui servizi indivisibili del Comune per i pensionati iscritti all’AIRE che ricevono la pensione dallo Stato estero di residenza.

Quindi per i medesimi soggetti pensionati di cu sopra esenti dall’Imu è prevista una riduzione della Tasi come anche per la Tari nella misura di due terzi dell’imposta.

È ancora la legge n. 80/2014 a disporre la normativa attualmente vigente in merito al pagamento della Tasi sull’immobile posseduto in Italia.

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Oltre alla riduzione della Tasi per i pensionati di cui sopra la normativa citata stabilisce per tutti gli altri soggetti iscritti all’AIRE l’obbligo del pagamento dell’imposta secondo l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune dove è ubicato l’immobile.

Tale disposizione è valida per tutti gli immobili abitativi o meno posseduti in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

Imu e Tasi residenti all’estero: come pagare le imposte sulla casa

Gli italiani residenti all’estero che devono pagare l’Imu e la Tasi sono tenuti ad effettuare il pagamento delle imposte sulla casa tramite bonifico bancario al Comune di riferimento ed entro il termine di scadenza per il versamento dell’acconto o del saldo.

Le coordinate sul bonifico devono essere richieste presso l’Ufficio Tributi del Comune dove si trova l’immobile.

Tuttavia l’AIRE spiega che è buona norma inserire nella causale del versamento i dati presenti nel modello F24 e cioè: codice fiscale o Partita IVA; indicazione dell’imposta versata, Imu o Tasi; anno di riferimento; indicare se si tratta dell’acconto o del saldo dell’imposta; codici tributo.

Il Comune potrebbe richiedere di inviare anche una copia del bonifico per mezzo di Fax o posta elettronica.

Fonte: Francesco Oliva, money.it


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