Ordinanza del presidente Emiliano: ammissibili in Puglia anche gli spostamenti per svolgere attività agricola in forma amatoriale

17 Aprile 2020 Off Di Pantaleo Gianfreda
Spread the love

A seguito dell’interessamento nei giorni scorsi del presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, il governatore Michele Emiliano ha firmato in data odierna (17 aprile) l’ordinanza n. 209 nella quale dispone l’ammissibilità degli spostamenti in tutta la Puglia per lo svolgimento di attività agricola in forma amatoriale ed amplia di fatto le possibilità già offerte per la provincia di Lecce dalla circolare del Prefetto dell’8 aprile u.s. relativamente agli interventi colturali “per ottemperare all’esecuzione di misure fitosanitarie di lotta ai vettori della xylella o di estirpazione di piante infette”.

“Mi ero fatto interprete – dice il presidente Loizzo – della richiesta, che ha ora avuto esito positivo: anche gli agricoltori non professionali potranno coltivare le proprie campagne senza temere di incorrere in multe. È un risultato importante per tutta la Puglia, una Regione in cui sono molte le realtà contraddistinte da un’intensa attività di coltivatori hobbisti che, soprattutto in questo periodo, hanno la forte necessità di provvedere alle esigenze di campi, terreni e coltivazioni. Mi sono battuto e continuerò a battermi al fianco di chi, nel rispetto delle norme, rivendica il diritto sacrosanto di non abbandonare la terra, evitando che le coltivazioni vadano in malora, con il rischio di procurare ulteriori danni in un momento già difficile per molti di noi”.

LEGGI ANCHE  Il Rione Tafuri vince la XXIII edizione del Palio Collepassese

Di seguito l’art. 1 dell’Ordinanza n. 209 del 17 aprile 2010:

È ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 alle seguenti condizioni:

  1. per non più di una volta al giorno;
  2. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali e di cura preventiva che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali;
  3. autodichiarazione che attesti il possesso della superficie agricola produttiva effettivamente adibita ai predetti fini.

L’ordinanza, che fa seguito ad analoga ordinanza emanata ieri dal Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ha effetto sino al 3 maggio, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020.

Per leggere la copia integrale, cliccare su Ordinanza n. 209/17.4.20


Spread the love
avatar dell'autore
Pantaleo Gianfreda