La Corte Costituzionale boccia il dimensionamento scolastico forzato

8 Giugno 2012 Off Di Pantaleo Gianfreda
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Pollice verso quella parte della manovra estiva del 2011 varata dal Governo Berlusconi, attraverso la quale è stato introdotto il “tetto” minimo di 1.000 alunni per istituto: la materia è di competenza regionale. Via libera, invece, alle reggenze.

Una sentenza della Corte Costituzionale potrebbe mettere a dura prova il dimensionamento scolastico, che nella prossima estate vivrà l’apice del programma di cancellazioni, accorpamenti e fusioni di oltre 1.200 istituti scolastici. I giudici hanno infatti bocciato, con la sentenza 147 del 2012, quella parte della manovra estiva del 2011 varata dal Governo Berlusconi, attraverso la quale è stato istituito per legge il numero minimo di alunni per istituto: il presidente Alfonso Quaranta ed il giudice redattore Sergio Mattarella hanno accolto parzialmente i ricorsi, trattati unitariamente, delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una parte dell’articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del 2011, poi legge 111/2011: si tratta della sezione di testo che fissava l’obbligo di accorpamento in istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie che per acquisire l’autonomia “devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

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La Corte ha quindi stabilito che l’articolo 19, comma 4, della manovra è “costituzionalmente illegittimo” per violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione (quello che determina le competenze legislative di Stato e Regioni), “essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente”. Il provvedimento del 2011, in pratica, ha soverchiato i poteri esclusivi delle Regioni su questo genere di competenze.

La stessa Corte Costituzionale ha ritenuto infondati, invece, i ricorsi sul comma 5, che destina agli istituti che non raggiungono il numero minimo di allievi previsto, dirigenti scolastici non assunti a tempo indeterminato oppure già in carica in altre scuole del territorio. Via libera, quindi, alle contestate reggenze, che nell’ultimo periodo hanno permesso anche l’affidamento di sette-otto sedi ad un solo capo d’istituto. 

Fonte: A.G., tecnicadellascuola.it, 7.6.12


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Pantaleo Gianfreda